Art. 2
1. L'azione prevede le misure seguenti di prevenzione:
In vigore dal 17 nov 1986
a) incoraggiamento di operazioni silvicolturali atte a ridurre i rischi d'incendio delle foreste;
b) incentivazione dell'acquisto di attrezzature di decespugliamento, qualora ciò risulti indispensabile;
c) creazione di strade forestali, di fasce tagliafuoco e di punti d'acqua;
d) installazione di strutture di sorveglianza fisse o mobili;
e) organizzazione di campagne d'informazione;
f) aiuti all'allestimento di « centri » a carattere interdisciplinare di raccolta dei dati e aiuti per la realizzazione di studi analitici dei dati raccolti.
Queste misure sono completate dalle misure seguenti:
- incoraggiamento alla formazione di personale altamente specializzato,
- incoraggiamento all'armonizzazione delle techniche e dei materiali,
- coordinamento delle ricerche necessarie alla realizzazione delle misure di cui al primo e secondo trattino.
2. Le modalità ed i criteri di applicazione del paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di cui all' del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico (1).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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