Art. 10
In vigore dal 17 nov 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. JOPLING
(1) GU n. C 187 del 13. 7. 1983, pag. 9.
(2) GU n. C 172 del 2. 7. 1984, pag. 87.
(3) GU n. C 358 del 31. 12. 1983, pag. 50.
(1) Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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