Art. 7

Art. 7

In vigore dal 17 nov 1986
Gli Stati membri designano i servizi e gli organismi autorizzati a mettere in atto le misure prese in applicazione del presente regolamento nonché i servizi ed organismi a cui i servizi della Commissione rimborseranno gli importi corrispondenti alla partecipazione finanziaria della Comunità.
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