Art. 6
In vigore dal 17 nov 1986
1. È istituito un comitato per la protezione della foresta, qui di seguito denominato « comitato ».
2. Il comitato si compone di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Ciascuno Stato membro è rappresentato nel comitato da due funzionari al massimo.
Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione.
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