Art. 10

In vigore dal 17 nov 1986
Il presidente convoca le riunioni del comitato. Il segretariato del comitato è assicurato dalla Commissione. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno. Articolo 11 1. L'azione è prevista per una durata di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 1987. 2. La Comunità partecipa all'azione nei limiti degli stanziamenti appositamente iscritti nel bilancio delle Comunità europee e secondo le modalità previste dal presente regolamento. Il costo previsionale dell'azione a carico della Comunità per la durata prevista ammonta a 10 milioni di ECU. 3. Prima del 1o luglio 1989 e in base alle relazioni 1987 e 1988 di cui all' il Consiglio procede, su proposta della Commissione, ad un riesame degli aspetti finanziari del presente regolamento. 4. Prima della scadenza del periodo di cui al para- grafo 1 il Consiglio procede, su proposta della Commissione, ad un riesame del presente regolamento.
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