Art. 10
In vigore dal 17 nov 1986
Il presidente convoca le riunioni del comitato.
Il segretariato del comitato è assicurato dalla Commissione.
Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno. Articolo 11
1. L'azione è prevista per una durata di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 1987.
2. La Comunità partecipa all'azione nei limiti degli stanziamenti appositamente iscritti nel bilancio delle Comunità europee e secondo le modalità previste dal presente regolamento. Il costo previsionale dell'azione a carico della Comunità per la durata prevista ammonta a 10 milioni di ECU.
3. Prima del 1o luglio 1989 e in base alle relazioni 1987 e 1988 di cui all' il Consiglio procede, su proposta della Commissione, ad un riesame degli aspetti finanziari del presente regolamento.
4. Prima della scadenza del periodo di cui al para- grafo 1 il Consiglio procede, su proposta della Commissione, ad un riesame del presente regolamento.
Storico versioni
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