Art. 12

La partecipazione finanziaria delle Comunità alle misure che l'azione comporta, è la seguente:

In vigore dal 17 nov 1986
1) Inventario periodico e rete dei posti d'osservazione (): massimo 30 % delle spese approvate dalla Commissione. 2) Esperienze, progetti pilota e dimostrazioni (): massimo 30 % delle spese approvate dalla Commissione.
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