Art. 12
La partecipazione finanziaria delle Comunità alle misure che l'azione comporta, è la seguente:
In vigore dal 17 nov 1986
1) Inventario periodico e rete dei posti d'osservazione ():
massimo 30 % delle spese approvate dalla Commissione.
2) Esperienze, progetti pilota e dimostrazioni ():
massimo 30 % delle spese approvate dalla Commissione.
Storico versioni
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