Art. 13
In vigore dal 17 nov 1986
Gli Stati membri designano i servizi e gli organismi autorizzati ad eseguire le misure prese a norma del presente regolamento, nonché i servizi ed organismi ai quali i servizi della Commissione rimborseranno gli importi corrispondenti alla partecipazione finanziaria della Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:3528:oj#art-13