Art. 14

In vigore dal 17 nov 1986
Gli Stati membri prendono, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per: - accertarsi dell'effettiva e regolare esecuzione delle operazioni finanziate dalla Comunità, - prevenire le irregolarità, - recuperare le somme perdute a seguito di irregolarità o negligenze. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie ed adottano le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utili nel quadro della gestione del finanziamento comunitario, ivi comprese le verifiche sul posto. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure all'uopo adottate.
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