Art. 4
1. L'azione è intesa ad incentivare la realizzazione:
In vigore dal 17 nov 1986
- di esperimenti sul terreno per migliorare le conoscenze sull'inquinamento atmsoferico della foresta e sui suoi effetti sulla foresta e per mettere a punto metodi di mantenimento e di restaurazione delle foreste colpite;
- di progetti pilota dimostrativi intesi a contribuire al miglioramento dei metodi di osservazione e di misurazione dei danni cagionati alle foreste.
2. Anteriormente al 1o novembre di ogni anno, gli Stati membri sottopongono alla Commissione per l'anno successivo le esperienze ed i progetti da effettuare in applicazione del presente regolamento. Il primo anno gli Stati membri sottopongono alla Commissione le esperienze ed i progetti entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli Stati membri indicano alla Commissione:
a) le zone geografiche interessate,
b) la descrizione della situazione esistente e degli obiettivi da raggiungere,
c) una valutazione preventiva dei costi, corredata eventualmente da un'indicazione della periodicità delle spese previste.
4. Le modalità ed i criteri di applicazione del presente articolo sono adottati secondo la procedura di cui all'.
Storico versioni
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