Art. 3

In vigore dal 17 nov 1986
1. Ogni Stato membro elabora periodicamente secondo un metodo scientifico uniforme, in particolare sulla base dei dati dell'inventario di cui all', un bilancio sullo stato sanitario delle foreste rispetto all'inquinamento atmosferico e lo trasmette alla Commissione. 2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'.
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