Art. 5

In vigore dal 17 nov 1986
La Commissione provvede all'attuazione del coordinamento e alla supervisione dell'azione. Essa può, in particolare, far ricorso ad istituti di ricerca ed a consulenti scientifici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:3528:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo