Art. 8
In vigore dal 27 ott 1986
1. La durata del programma è di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il programma d'intervento è trasmesso alla Commissione entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, termine che in circostanze eccezionali la Commissione può prorogare di un mese. Articolo 9
La partecipazione del Fondo non può superare l'importo fissato dalla Commissione al momento dell'approvazione del contratto di programma di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento del Fondo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:3301:oj#art-8