Art. 7
In vigore dal 27 ott 1986
L'insieme delle operazioni di cui all' deve inoltre essere conforme alle seguenti disposizioni: il contributo del Fondo alle misure promozionali di cui all', punto 3, non può superare il 15 % del contributo finanziario totale del programma; inoltre, la partecipazione del Fondo agli studi e alle indagini di cui all', punto 3, lettera a), non può superare il 5 % del contributo totale al programma.
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