Art. 6
In vigore dal 27 ott 1986
1. L'aiuto può essere erogato, totalmente o parzialmente, sotto forma di contributo in conto capitale o di abbuono di interessi su prestiti.
2. I contributi del Fondo per le operazioni di cui all'articolo 5 possono essere concessi alle seguenti categorie di beneficiari: pubblici poteri, enti locali, organismi vari, imprese, cooperative o privati.
3. Gli investimenti di cui all' devono offrire risultati comprovanti di convenienza economica e non devono pertanto essere ammessi al beneficio a titolo del regolamento (CEE) n. 3460/85.
4. a) Non è ammesso il cumulo degli aiuti concessi nel quadro del presente programma comunitario con quelli concessi a norma di altre disposizioni del regolamento del Fondo o dei regolamenti (CEE) n. 2618/80 e (CEE) n. 2619/80.
b) Inoltre, gli aiuti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, punto lettera c), e punto 2), non possono avere l'effetto di ridurre la partecipazione delle imprese beneficiarie a meno del 20 % della spesa globale.
Storico versioni
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