Art. 2

In vigore dal 27 ott 1986
Il programma comunitario ha lo scopo di contribuire al consolidamento della base economica delle regioni interessate, mediante il miglioramento, nel rispetto degli obiettivi della politica comunitaria in materia di ambiente, delle condizioni di approvvigionamento energetico sul piano locale, a condizioni economiche soddisfacenti, alla creazione di nuovi posti di lavoro e alla promozione dello sviluppo tecnologico di tali regioni. A questo fine, esso prevede, per tutte le regioni definite all' e in base ai bisogni socioeconomici e dei potenziali regionali, l'attuazione di un insieme di azioni coerenti e pluriennali intese a favorire lo sfruttamento delle risorse energetiche locali, l'utilizzazione razionale dell'energia e della relativa promozione, compresa la diffusione di nuove tecnologie. Il programma comunitario mira in tal modo ad assicurare una migliore articolazione tra gli obiettivi comunitari di sviluppo strutturale delle regioni e gli obiettivi della politica comunitaria in materia di energia.
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