Art. 4

Nel quadro del programma comunitario, il Fondo può partecipare alle seguenti operazioni:

In vigore dal 27 ott 1986
1) sfruttamento delle risorse energetiche locali. Queste comprendono, ai sensi del presente regolamento: a) le seguenti fonti rinnovabili di energia: energia solare ed eolica, biomassa, valorizzazione energetica dei rifiuti urbani e industriali, energia mini-idraulica e geotermica, A tale titolo possono essere ammesse al beneficio le seguenti operazioni: - studi di fattibilità nei settori in appresso citati e studi relativi all'impatto ambientale, quali previsti dalla direttiva 85/337/CEE; - investimenti relativi alla produzione e alla trasformazione di energia, compreso l'allacciamento alle reti di distribuzione, quali installazione di miniturbine, comprese le opere di sistemazione e gli impianti idroelettrici connessi; installazione di impianti eolici e di apparecchiature che utilizzano l'energia solare o che permettono di recuperare l'energia contenuta nella biomassa; lavori per la valorizzazione di giacimenti geotermici, in particolare impianti idonei a sfruttarne le risorse; b) i piccoli giacimenti di torba e di lignite. A tale titolo possono essere ammesse al beneficio le seguenti operazioni: - studi di fattibilità nei settori in appresso citati e studi relativi all'impatto ambientale, quali previsti dalla direttiva 85/337/CEE; - investimenti relativi all'estrazione e alla trasformazione del combustibile. Gli impianti di combustione devono essere dotati dell'attrezzatura e dei dispositivi necessari per ridurre l'inquinamento atmosferico, conformemente a quanto prescritto dalle direttive comunitarie. 2) L'utilizzazione razionale dell'energia nelle piccole e medie imprese nei settori dell'industria e dei servizi, ivi compreso il settore del turismo, nelle aziende artigiane, nonché nell'infrastruttura, entro i limiti definiti nell'allegato del regolamento del Fondo. Ai sensi del presente regolamento, questa utilizzazione comprende: a) il risparmio energetico. A tale titolo possono essere ammesse al beneficio le seguenti operazioni: - studi di fattibilità nei settori in appresso citati; - investimenti intesi a ridurre il consumo specifico di energia, quali lavori di isolamento, regolazione, conservazione del calore, equilibratura e lavori di razionalizzazione dei processi di produzione connessi all'energia; b) la sostituzione del petrolio. A tale titolo possono essere ammesse al beneficio le seguenti operazioni: - studi di fattibilità nei settori in appresso citati e studi relativi all'impatto ambientale, quali previsti dalla direttiva 85/377/CEE; - investimenti intesi a favorire l'impiego redditizio del gas naturale, la produzione combinata di calore e di elettricità, il recupero del calore disperso o la sostituzione dei derivati del petrolio con rifiuti urbani, agricoli e industriali, con lignite o troba, nonché con sottoprodotti agricoli e forestali. 3) La promozione, a livello locale e regionale, di una migliore utilizzazione del potenziale energetico. A tale titolo possono essere ammesse al beneficio le seguenti operazioni: a) realizzazione di indagini e di studi che, tenuto conto in particolare dei risultati ottenuti grazie ai programmi comunitari di ricerca, di sviluppo e di dimostrazione in materia energetica, permettano di: - meglio rivelare le possibilità di sfruttamento delle risorse energetiche locali e di utilizzazione razionale dell'energia; - favorire la conoscenza delle attrezzature disponibili sul mercato relative allo sfruttamento delle risorse energetiche; tali studi possono vertere sull'adattamento di dette attrezzature alle condizioni locali; - elaborare programmi energetici a livello locale e regionale, intesi a creare una maggiore corrispondenza tra il fabbisogno energetico regionale e le risorse locali e nazionali, nonché a favorire l'utilizzazione integrata di dette risorse; b) prestazione di servizi di consulenza e assistenza tecnica alle piccole e medie imprese dei settori dell'industria e dei servizi, ivi compreso il settore del turismo, nonché alle aziende artigiane, al fine di: - agevolare l'uso delle attrezzature e dei procedimenti relativi allo sfruttamento delle risorse energetiche locali e all'utilizzazione razionale dell'energia; - incoraggiare la progettazione, fabbricazione e installazione di tali materiali, attrezzature e procedimenti; c) organizzazione di campagne d'informazione e di pubblicità intese a sensibilizzare i potenziali utenti circa i vantaggi delle risorse energetiche locali e dell'utilizzazione razionale dell'energia, nonché riguardo alle misure di sostegno prospettate nel quadro del programma comunitario. Tali campagne possono prevedere l'organizzazione di seminari, corsi e conferenze e comportare la diffusione delle norme e del risultati di progetti dimostrativi. Articolo 5 1. Il programma comunitario è oggetto di cofinanziamento tra lo Stato membro interessato e la Comunità. La partecipazione del Fondo, che non può superare il 55 % dell'insieme delle spese pubbliche prese in considerazione nell'ambito del programma, si inserisce nel quadro degli stanziamenti iscritti a tal fine nel bilancio generale delle Comunità europee. La partecipazione comunitaria è stabilita come segue: 1) relativamente alle operazioni concernenti lo sfruttamento delle risorse energetiche locali e l'utilizzazione razionale dell'energia, di cui all', punti 1 e 2: a) se si tratta di investimenti infrastrutturali totalmente o parzialmente finanziati dai pubblici poteri o da qualsiasi altro ente responsabile, al pari di una pubblica autorità, della realizzazione di infrastrutture: il 55 % della spesa globale sostenuta da una pubblica autorità o da un ente ad essa assimilabile; b) se si tratta di investimenti in attività industriali, artigianali o di servizi: il 50 % della spesa pubblica risultante dalla concessione di un aiuto all'investimento; c) nel caso di studi di fattibilità o di impatto ambientale: il 70 % del relativo costo oppure il 50 % della spesa pubblica risultante dalla concessione di un contributo per detti studi; 2) per quanto riguarda la promozione di una migliore utilizzazione del potenziale energetico endogeno: a) per le operazioni di cui all', punto 3, lettera a): il 70 % del costo delle indagini o degli studi, oppure il 50 % della spesa pubblica risultante dalla concessione di un aiuto per la realizzazione di detti studi o indagini; b) per le operazioni di cui all', punto 3, lettera b): - il 50 % della spesa pubblica risultante dalla concessione di un aiuto alle imprese, oppure - un contributo equivalente ad una parte della spesa sostenuta dagli organismi di consulenza e assistenza tecnica per la prestazione di servizi alle imprese. Il contributo è decrescente e viene concesso per un periodo di tre anni. Nel primo anno esso copre il 70 % delle spese e non supera il 50 % della spesa complessiva per l'intero triennio; c) per le operazioni di cui all', punto 3, lettera c): contribuito destinato a coprire il 50 % del costo delle campagne informative e pubblicitarie. 2. Per quanto concerne le regioni portoghesi, i tassi di partecipazione del Fondo previsti al paragrafo 1 sono aumentati di 20 punti sino al 31 dicembre 1990, con un massimo del 70 %. 3. A richiesta dello Stato membro, i tassi di partecipazione del Fondo possono essere inferiore a quelli di cui ai paragrafi 1 e 2.
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