Art. 3

1. Il programma comunitario riguarda le regioni che soddisfano contemporaneamente alle seguenti condizioni:

In vigore dal 27 ott 1986
a) situazione economica particolarmente difficile rispetto a quella della Comunità nel suo insieme; b) appartenenza a: - Stati membri caratterizzati da un notevole ritardo nel perseguimento degli obiettivi della politica energetica dell'insieme della Comunità; - territori a carattere insulare caratterizzati da un elevato costo dell'energia e da una forte dipendenza energetica rispetto all'esterno; c) in linea generale, ammissibilità ai benefici di un regime nazionale di aiuti a finalità regionale. 2. Le regioni che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 sono le seguenti: a) in Spagna: le regioni ammesse al regime nazionale di aiuti a finalità regionale, quali saranno determinate dalla Commissione a norma dell'articolo 92 del trattato; b) in Francia: la Corsica e i dipartimenti d'oltremare; c) in Grecia: la totalità delle regioni, eccetto la « zona A » del nomo Attica, quale definita dalla legge n. 1262/1982 del 14 giugno 1982 (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica del 16 giugno 1982, A n. 70, pag. 559); d) l'Irlanda: e) in Italia: le regioni e zone del Mezzogiorno; f) nel Portogallo: le regioni ammesse al regime nazionale di aiuti a finalità regionale, quali saranno determinate dalla Commissione a norma dell'articolo 92 del trattato; g) nel Regno Unito: l'Irlanda del Nord.
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