Art. 3
1. Il programma comunitario riguarda le regioni che soddisfano contemporaneamente alle seguenti condizioni:
In vigore dal 27 ott 1986
a) situazione economica particolarmente difficile rispetto a quella della Comunità nel suo insieme;
b) appartenenza a:
- Stati membri caratterizzati da un notevole ritardo nel perseguimento degli obiettivi della politica energetica dell'insieme della Comunità;
- territori a carattere insulare caratterizzati da un elevato costo dell'energia e da una forte dipendenza energetica rispetto all'esterno;
c) in linea generale, ammissibilità ai benefici di un regime nazionale di aiuti a finalità regionale.
2. Le regioni che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:
a) in Spagna:
le regioni ammesse al regime nazionale di aiuti a finalità regionale, quali saranno determinate dalla Commissione a norma dell'articolo 92 del trattato;
b) in Francia:
la Corsica e i dipartimenti d'oltremare;
c) in Grecia:
la totalità delle regioni, eccetto la « zona A » del nomo Attica, quale definita dalla legge n. 1262/1982 del 14 giugno 1982 (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica del 16 giugno 1982, A n. 70, pag. 559);
d) l'Irlanda:
e) in Italia:
le regioni e zone del Mezzogiorno;
f) nel Portogallo:
le regioni ammesse al regime nazionale di aiuti a finalità regionale, quali saranno determinate dalla Commissione a norma dell'articolo 92 del trattato;
g) nel Regno Unito:
l'Irlanda del Nord.
Storico versioni
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