Art. 6

In vigore dal 26 set 1986
In deroga all', paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1091/80, i prodotti immagazzinati sotto contratto di ammasso privato possono essere assoggettati simultaneamente al regime di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 565/80. 2. In tal caso, in deroga all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 798/80, il periodo previsto da tale articolo è di otto mesi. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, qualora venga concluso un contratto di ammasso privato per un quantitativo costituito da più partite, immagazzinate in date diverse, può essere presentata per ogni partita una dichiarazione di pagamento distinta. La dichiarazione di pagamento di cui all' del regolamento (CEE) n. 798/80 è presentata per ogni partita il giorno della sua entrata in magazzino. Per partita s'intende un quantitativo immagazzinato in un determinato giorno.
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