Art. 7

In vigore dal 26 set 1986
1. Dopo due mesi di ammasso, le carni immagazzinate sotto contratto possono essere ritirate dal magazzino totalmente o in parte, nel rispetto di un quantitativo minimo, a condizione che, entro 60 giorni dalla data di uscita dal magazzino: - abbiano lasciato il territorio della Comunità ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2730/79, - abbiano raggiunto la loro destinazione nei casi di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2730/70, ovvero - siano state depositate in un deposito di approvvigionamento in conformità dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79. 2. Il quantitativo minimo per ritiro è fissato a 5 t di prodotto. Se il quantitativo che rimane in magazzino sotto contratto è inferiore a detto quantitativo è consentita un'altra operazione di ritiro ai fini dell'esportazione per il quantitativo restante o parte di esso. Se le condizioni per il ritiro di cui al comma precedente non sono rispettate: - l'importo dell'aiuto per il quantitativo ritirato è calcolato in conformità dell', paragrafo 1, ma - per il quantitativo ritirato, il 15 % della cauzione di cui all' viene incamerato. 3. Se il periodo di 60 giorni non viene rispettato, l'importo dell'aiuto per il quantitativo interessato, calcolato in conformità dell', paragrafo 1, è ridotto: - del 15 % e - di un ulteriore 5 % per ogni giorno eccedente il periodo di 60 giorni. Inoltre, per il quantitativo interessato, il 15 % della cauzione di cui all' e un ulteriore 5 % per ogni giorno eccedente il periodo di 60 giorni viene incamerato. 4. Se, prima della scadenza del periodo di ammasso contrattuale, almeno il 90 % delle carni immagazzinate sotto contratto è stato esportato ai sensi del paragrafo 1, il quantitativo restante può essere ritirato dal magazzino prima della scadenza del periodo di ammasso contrattuale. In caso di ritiro: - l'aiuto è pagato soltanto per il quantitativo esportato, e - la cauzione di cui all' è svincolata soltanto per il quantitativo esportato. 5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 4, la prova viene fornita come in materia di restituzioni. 6. L'ammassatore informa l'organismo d'intervento almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di ritiro, specificando i quantitativi che intende ritirare. Se l'obbligo del preavviso di due giorni non viene rispettato, ma una prova sufficiente della data del ritiro e dei quantitativi interessati è stata fornita all'autorità competente: - l'importo dell'aiuto è calcolato in conformità dell', paragrafo 1, ma - per il quantitativo interessato, il 15 % della cauzione di cui all' viene incamerato. In tutti gli altri casi in cui l'obbligo del preavviso di due giorni non è rispettato: - non viene pagato alcun aiuto per il contratto interessato e - per il contratto stesso, la cauzione di cui all' viene integralmente incamerata.
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