Art. 10

In vigore dal 26 set 1986
L'Italia adotta le misure necessarie per garantire l'identificazione dei prodotti di cui all'allegato mediante una stampigliatura indelebile o l'apposizione di un sigillo individuale su ogni presentazione del bovino adulto maschio interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:2965:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo