Art. 4
In vigore dal 26 set 1986
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, prima dell'entrata in magazzino il contraente può tagliare o disossare la totalità o parte di prodotti di cui all', paragrafo 2, a condizione che sia messo in lavorazione soltanto il quantitativo per il quale è stato concluso il contratto e che tutta la carne ottenuta dalle operazioni di taglio o di disossamento venga immagazzinata.
2. Se il quantitativo di carni immagazzinate non disossate o se le carni sono disossate o tagliate, il quantitativo di carni non disossate messo in lavorazione è inferiore a quello per il quale è concluso il contratto e
a) superiore o uguale al 90 % di tale quantitativo, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato di cui all', paragrafo 1, secondo comma, è ridotto in proporzione;
b) inferiore al 90 % di tale quantitativo, l'aiuto all'ammasso privato non è versato.
3. In caso di disossamento:
a) se il quantitativo immagazzinato è uguale o inferiore a 67 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione, l'aiuto all'ammasso privato non è versato;
b) se il quantitativo immagazzinato è superiore a 67 kg e inferiore a 77 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione, l'importo dell'aiuto di cui all', paragrafo 1, secondo comma, è ridotto in proporzione;
c) i grossi tendini, le cartilagini, i pezzi di grasso ed altri ritagli di apprestamento dovuti al disossamento non possono essere immagazzinati.
4. Non è concesso alcun aiuto:
a) per il quantitativo immagazzinato non disossato o, se le carni sono disossate o tagliate, per il quantitativo di carni non disossate messo in lavorazione eccedente il quantitativo per il quale è stato concluso il contratto, e
b) se le carni sono disossate, per il quantitativo eccedente 77 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione.
Storico versioni
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