Art. 1
In vigore dal 26 set 1986
1. Dal 29 settembre al 31 dicembre 1986 possono essere presentate presso l'organismo d'intervento italiano domande di concessione di aiuti all'ammasso di carni provenienti da bovini adulti in una delle presentazioni definite nell', paragrafo 2.
Gli importi di tali aiuti, per tonnellata di prodotto non disossato, sono indicati nell'allegato del presente regolamento per ciascuna di tali presentazioni, in conformità dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1091/80.
In caso di disossamento, gli importi degli aiuti fissati in allegato per le carni non disossate sono maggiorati di 40 ECU/t.
In caso di concessione dell'aiuto comunitario, l'Italia può concedere un aiuto nazionale complementare il cui importo è fissato da tale Stato membro d'accordo con la Commissione.
Se i quantitativi per i quali sono stati chiesti i contratti ovvero la situazione del mercato lo rendono opportuno, il termine ultimo per la presentazione delle domande può essere modificato.
2. Gli importi degli aiuti vengono adeguati in caso di proroga o di riduzione del periodo di ammasso. Gli importi dei supplementari mensili o delle detrazioni giornaliere per ciascuna delle presentazioni di cui all', paragrafo 2, sono indicati nell'allegato del presente regolamento.
3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applica il disposto del regolamento (CEE) n. 1091/80.
Storico versioni
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