Art. 3
In vigore dal 26 set 1986
1. Il quantitativo minimo per contratto è di 15 t espresso in carne non disossata.
2. Il contratto può riguardare soltanto carni non disossate e una delle presentazioni di cui all', paragrafo 2.
3. Le autorità italiane possono designare i luoghi di ammasso in funzione delle necessità veterinarie.
4. Le operazioni di entrata in magazzino devono essere concluse entro 28 giorni dalla stipulazione del contratto.
Storico versioni
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