Art. 8

In vigore dal 26 ago 1986
1. Il distillatore può beneficiare di un aiuto alle condizioni di cui al paragrafo 2. Rispetto ai prezzi di cui all', paragrafo 1, l'importo dell'aiuto è fissato rispettivamente a: - 0,58 ECU e 0,17 ECU per % vol di alcole e per ettolitro per il prodotto ottenuto dalla distillazione, quando si tratti di un alcole neutro, rispondente alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83; - 0,49 ECU e 0,08 ECU per % vol di alcole e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, quando si tratti di un'acquavite di vinacce rispondente alle disposizioni qualitative nazionali applicabili; - 0,47 ECU e 0,06 ECU per % vol di alcole e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, quando si tratti di un'acquavite di vino rispondente alle disposizioni qualitative nazionali applicabili; - 0,47 ECU e 0,06 ECU per % vol di alcole e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, quando si tratti di un distillato o di un alcole greggio, con un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol. 2. Il distillatore che intenda beneficiare dell'aiuto di cui al paragrafo 1 presenta, entro e non oltre il 31 ottobre 1987, una domanda all'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo la distillazione in conformità delle disposizioni dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83. Gli Stati membri possono esigere che il riepilogo di cui al paragrafo 1, lettera a), del suddetto articolo sia vistato da un servizio di controllo. 3. Il versamento dell'aiuto al distillatore da parte dell'organismo d'intervento è subordinato alla condizione che il distillatore, entro i due mesi successivi all'entrata in distilleria dei sottoprodotti della vinificazione: - fornisca la prova dell'avvenuto pagamento dell'acconto di cui all', paragrafo 2, primo comma, ovvero - costituisca, a favore dell'organismo d'intervento, una cauzione pari al 110 % dell'aiuto domandato. 4. Nel caso di cui al paragrafo 3, primo trattino, il distillatore è tenuto a fornire all'organismo d'intervento, entro il 31 dicembre 1987, la prova dell'avvenuto versamento del saldo di cui all', paragrafo 2, terzo comma. Se tale prova è presentata dopo il 31 dicembre 1987 ma anteriormente al 1o marzo 1988 e se il ritardo non è dovuto a negligenza grave del distillatore, l'organismo d'intervento recupera un importo pari al 20 % dell'aiuto versato. Se la prova non è fornita anteriormente al 1o marzo 1988, l'aiuto viene recuperato nella sua totalità. 5. Nel caso di cui al paragrafo 3, secondo trattino, il distillatore è tenuto a fornire all'organismo d'intervento: - al più tardi quattro mesi dopo l'entrata in distilleria dei sottoprodotti della vinificazione, la prova dell'avvenuto versamento dell'acconto di cui all', paragrafo 2, primo comma; - entro il 31 dicembre 1987, la prova dell'avvenuto versamento del saldo di cui all', paragrafo 2, terzo comma. Al più tardi un mese dopo la presentazione delle prove del pagamento dell'acconto e del saldo, l'organismo d'intervento svincola rispettivamente l'80 % e il 20 % della cauzione di cui al paragrafo 3. Se le prove sono presentate dopo la scadenza dei termini prescritti ma entro i due mesi successivi e se il ritardo non è dovuto a negligenza grave del distillatore, l'organismo d'intervento svincola rispettivamente il 64 % e il 16 % della cauzione. 6. Se si constata che il distillatore non ha pagato al produttore il prezzo d'acquisto delle prestazioni viniche, l'organismo d'intervento versa al produttore, anteriormente al 1o giugno 1988, un importo pari all'aiuto, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore.
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