Art. 17

In vigore dal 26 ago 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39. (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11. (5) GU n. L 204 del 28. 7. 1986, pag. 1. (6) GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1. (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (2) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1. (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 130.
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