Art. 14

In vigore dal 26 ago 1986
1. Gli Stati membri inviano alla Commissione, entro e non oltre il 20 di ogni mese per il mese precedente, una distinta da cui risultino; - i quantitativi di vino e di vino alcolizzato eventualmente distillati; - i quantitativi di alcole consegnati agli organismi d'intervento per la distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 337/79; - i quantitativi di acquavite di vinacce di uve o di acquavite di vino prodotti ed i quantitativi di alcole contenuti in tali prodotti; - i quantitativi di altri prodotti aventi almeno 52 % vol, per i quali è stato richiesto un aiuto. 2. Per l'alcole preso in consegna dai rispettivi organismi d'intervento, gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o ottobre 1986 per la campagna viticola 1985/1986, i prezzi di vendita praticati nel corso della campagna, nonché le caratteristiche ed i quantitativi dei prodotti venduti a tali prezzi. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o marzo 1988, i casi in cui i distillatori non abbiano rispettato i loro obblighi e le conseguenti misure adottate.
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