Art. 9
In vigore dal 26 ago 1986
1. La consegna all'organismo d'intervento da parte del distillatore del prodotto avente un titolo alcolometrico di almeno 92 % vol è effettuata entro il 31 ottobre 1987 oppure, in caso di applicazione dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2179/83, entro la data fissata dall'autorità nazionale competente.
2. Il prezzo che l'organismo d'intervento deve pagare al distillatore è fissato, rispetto ai prezzi di cui all', paragrafo 1, rispettivamente a 1,72 ECU e 1,31 ECU per % vol di alcole e per ettolitro.
Se il distillatore ha beneficiato dell'aiuto alle condizioni di cui all', il prezzo viene diminuito di un importo pari all'importo dell'aiuto.
Se il distillatore non ha beneficiato dell'aiuto, si applicano le disposizioni dell', paragrafo 2.
3. In caso d'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2179/83, i prezzi differenziati sono fissati, rispetto ai prezzi di cui all', paragrafo 1, rispettivamente a:
- 1,82 ECU e 1,41 ECU per % vol di alcole puro e per ettolitro per l'alcole proveniente dalla distillazione delle vinacce;
- 1,54 ECU e 1,13 ECU per % vol di alcole puro e per ettolitro per l'alcole proveniente dalla distillazione dei vini, delle fecce o del liquido ottenuto dalla sovrappressione delle vinacce di uve o dalla pressione delle fecce di vino.
4. I prezzi di cui ai paragrafi 2 e 3 si applicano ad un alcole neutro, rispondente alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83. Per gli altri alcoli, i prezzi di cui ai paragrafi 2 e 3 sono ridotti di 0,11 ECU per % vol di alcole puro e per ettolitro.
5. Il pagamento del prezzo al distillatore da parte dell'organismo d'intervento è effettuato entro e non oltre i tre mesi successivi al giorno di consegna dell'alcole.
Si applica l', paragrafi da 3 a 6, con riserva degli adattamenti necessari.
Storico versioni
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