Art. 10

In vigore dal 26 ago 1986
1. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, partecipa alle spese sostenute dagli organismi d'intervento per la presa in consegna dell'alcole. L'importo della partecipazione è fissato forfettariamente, rispetto ai prezzi di cui all', paragrafo 1, rispettivamente a 0,76 ECU e 0,35 ECU per % vol di alcole e per ettolitro di alcole preso in consegna. Tuttavia, per l'alcole preso in consegna in applicazione dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2179/83, l'importo della partecipazione è fissato a 0,18 ECU per % vol di alcole e per ettolitro. 2. Si applicano a detta partecipazione gli del regolamento (CEE) n. 729/70.
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