Art. 17
In vigore dal 26 ago 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.
(5) GU n. L 204 del 28. 7. 1986, pag. 1.
(6) GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.
(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 130.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:2672:oj#art-17