Art. 3

1. Il quantitativo di alcole contenuto nei prodotti consegnati alla distillazione è pari:

In vigore dal 26 ago 1986
- all'8 % del volume di alcole contenuto nel vino, se il vino è ottenuto mediante vinificazione diretta delle uve; - al 3 % del volume di alcole contenuto nel vino, se il vino è ottenuto mediante vinificazione di mosti di uve, di mosti di uve parzialmente fermentati o di vino nuovo ancora in fermentazione. 2. La percentuale di cui al paragrafo 1, primo trattino, è ridotta: - al 3 % per i produttori che consegnano le vinacce per la fabbricazione di enocianina; - al 5 % per i produttori di v.q.p.r.d. bianchi, per la parte del loro raccolto che può beneficiare di tale denominazione; - a 0 per i produttori di vini spumanti di qualità del tipo aromatico e di vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate del tipo aromatico di cui all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 358/79 del Consiglio (1) che hanno elaborato tali vini a partire da mosti di uve o da mosti di uve parzialmente fermentati da essi acquistati, che hanno subito trattamenti di stabilizzazione per eliminare le fecce.
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