Art. 9

In vigore dal 11 ago 1986
1. L'autorità competente versa l'importo dell'aiuto, calcolato per il quantitativo di mosti di uve concentrato effettivamente utilizzato, tre mesi al massimo dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'. 2. Il trasformatore ed il fabbricante di cui all' possono chiedere il versamento, a titolo di anticipo, di un importo pari all'aiuto di cui all', a condizione che abbiano costituito una cauzione pari al 110 % del predetto importo, a nome dell'autorità competente. Tale cauzione è costituita sotto forma di garanzia concessa da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro in cui ha sede l'autorità competente. 3. L'anticipo di cui al paragrafo 2 è versato entre i tre mesi successivi alla costituzione della cauzione, sempre che venga fornita la prova dell'avvenuto pagamento del mosto di uve concentrato. 4. Dopo che l'autorità competente ha ricevuto la comunicazione di cui all', e tenuto conto dell'importo dell'aiuto da versare ai sensi dell', la cauzione prevista dal paragrafo 2 è svincolata in tutto o in parte.
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