Art. 4
L'importo dell'aiuto, valido per tutta la Comunità, è fissato in via forfettaria a:
In vigore dal 11 ago 1986
- 0,15 ECU per kg di mosti di uve concentrati utilizzati per gli scopi di cui all', primo trattino,
- 0,26 ECU per kg di mosti di uve concentrati utilizzati per gli scopi di cui all', secondo trattino,
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:2539:oj#art-4