Art. 1

Alle condizioni fissate dal presente regolamento, è concesso, per la campagna vinicola 1986/1987, un aiuto:

In vigore dal 11 ago 1986
- agli elaboratori che utilizzano mosti di uve concentrati, ottenuti unicamente da uve raccolte nelle zone viticole C III a) e C III b), per la fabbricazione nel Regno Unito e in Irlanda di prodotti di cui alla voce 22.07 della tariffa doganale comune per i quali è ammesso da detti Stati membri, in virtù dell'articolo 54, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79, l'uso di una denominazione composta contenente il termine « vino », denominati in appresso « elaboratori », - ai fabbricanti che utilizzano mosti di uve concentrati ottenuti unicamente da uve recolte nella Comunità, in quanto elemento principale di un complesso d'ingredienti che i fabbricanti stessi mettono in commercio nel Regno Unito e in Irlanda con istruzioni ben visibili destinate ai consumatori, affinché questi possano ottenere una bevanda che imita il vino, in appresso denominati « fabbricanti ».
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