Art. 6
In vigore dal 11 ago 1986
Conformemente alle disposizioni del titolo II del Regolamento (CEE) n. 1153/75, l'elaboratore o il fabbricante deve tenere una contabilità di magazzino, nella quale deve registrare, in particolare:
- giorno per giorno, le partite di mosto di uve concentrato acquistate ed entrate nei suoi impianti, indicando i dati di cui all', paragrafo 2, lettere b) e c), nonché, se del caso, il nome e l'indirizzo del venditore (o dei venditori);
- giorno per giorno, i quantitativi di mosti di uve concentrato utilizzati per gli scopi definiti all';
- giorno per giorno, le partite di prodotto finito ottenute e uscite dai suoi impianti, specificando il nome e l'indirizzo del destinatario (o dei destinatari).
Storico versioni
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