Art. 7

In vigore dal 11 ago 1986
Entro il termine di un mese, l'elaboratore o il fabbricante comunica per iscritto all'autorità competente la data alla quale tutto il mosto di uve concentrato oggetto di domanda di aiuto è stato utilizzato per gli scopi definiti all', tenendo conto della tolleranza precisata all'. Articolo 8 1. Il diritto all'aiuto è acquisito a partire dal momento in cui il mosto di uve concentrato è stato utilizzato per gli scopi definiti all'. 2. L'importo dell'aiuto è quello applicabile per la campagna durante la quale ne è stata fatta domanda. 3. Gli importi di cui all' vengono convertiti in moneta nazionale mediante, il tasso di conversione agricolo vigente il 1o settembre 1986.
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