Art. 12

In vigore dal 11 ago 1986
Prima del 20 di ogni mese gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, per il mese precedente, distinguendoli secondo le utilizzazioni di cui all': a) i quantitativi di mosti di uve concentrati per i quali è stato chiesto un aiuto, ripartiti in base alla zona viticola da cui provengono; b) i quantitativi di mosti di uve concentrati per i quali è stato concesso un aiuto, ripartiti in base alla zona viticola da cui provengono; c) i prezzi pagati per il mosto di uve concentrato dagli elaboratori e dai fabbricanti.
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