Art. 7
In vigore dal 30 giu 1986
1. Gli Stati membri prendono le misure complementari necessarie per garantire la riscossione del prelievo di corresponsabilità in conformità del presente regolamento, segnatamente le misure di controllo. A tale scopo possono redigere un elenco su cui figurano i nomi degli operatori di cui all', paragrafo 1.
2. Anteriormente al 1o ottobre 1986 gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure di cui al paragrafo 1.
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