Art. 5

In vigore dal 30 giu 1986
1. Gli operatori che effettuano le operazioni di cui all', paragrafo 1, trasferiscono l'onere del prelievo di corresponsabilità sul loro fornitore. Un trasferimento dell'onere è operato anche all'atto di ogni transazione anteriore sino alla fornitura effettuata dal produttore. Per ciascuna delle transazioni di cui al primo comma, nei relativi documenti giustificativi viene indicato separatamente l'importo del prelievo preso detratto. 2. Il trasferimento dell'onere di cui al paragrafo 1 si applica anche ai contratti conclusi o eseguiti anteriormente alla campagna di commercializzazione durante la quale è riscosso il prelievo di corresponsabilità.
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