Art. 4

In vigore dal 30 giu 1986
Sono esentati dal prelievo di corresponsabilità i cereali importati in provenienza di paesi terzi o dal Portogallo e trasformati o riesportati verso i paesi terzi o il Portogallo. Tale esenzione è operata dientro presentazione della prova dell'identità del prodotto trasformato o riesportato con il prodotto importato precedentemente.
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