Art. 6

In vigore dal 30 giu 1986
Gli operatori di cui all', paragrafo 1, tengono a disposizione dell'autorità nazionale competente una contabilità da cui risultino segnatamente: a) i nomi e gli indirizzi dei produttori o operatori che hanno consegnato loro cereali in chicchi; b) i quantitativi oggetto delle predette consegne; c) l'importo del prelievo di corresponsabilità detratto; d) i quantitativi di cereali trasformati, tanto soggetti quanto esentati dal prelievo.
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