Art. 2
In vigore dal 30 giu 1986
1. Il prelievo è pagato dagli operatori che procedono ad una trasformazione ai sensi dell', paragrafo 2. Il prelievo è pagato all'organismo competente, all'uopo designato da ciascuno Stato membro, per le operazioni di trasformazione effettuate nel corso del periodo di un mese. Il pagamento deve essere effettuate al più tardi alla fine del mese successivo al suddetto periodo. All'atto di ogni pagamento, è inviata all'autorità competente una dichiarazione conforme al modello che figura in allegato.
2. In caso d'intervento, la riscossione del prelievo di corresponsabilità è operata al momento del pagamento del prezzo d'acquisto da parte dell'organismo d'intervento.
3. In caso di esportazione in chicchi, il prelievo di corresponsabilità è riscosso dalle autorità competenti al più tardi alla fine del mese successivo al mese in cui sono espletate le formalità di esportazione.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, gli importi riscossi nel mese precedente, indicando i corrispondenti quantitativi di cereali soggetti al prelievo di corresponsabilità.
Storico versioni
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