Art. 3
In vigore dal 30 giu 1986
Per uno stesso quantitativo di cereali, il prelievo di corresponsabilità può essere riscosso una volta sola.
In caso di rivendita di scorte d'intervento, l'organismo d'intervento rilascia un attestato di diritto all'esenzione dal prelievo di corresponsabilità per determinati quantitativi. Possono essere rilasciati estratti di questo attestato.
Storico versioni
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