Art. 8
In vigore dal 30 mag 1986
1. A richiesta dell'interessato, le competenti autorità del Regno Unito rilasciano un certificato di esenzione per le carni bovine e per i prodotti a base di carne bovina che non hanno beneficiato né beneficeranno del premio.
2. Le competenti autorità adottano le misure necessarie per garantire che i certificati di esenzione vengano rilasciati soltanto per le carni e i prodotti a base di carni bovine, di cui al paragrafo 1, che sono stati sottoposti a controllo ufficiale dal punto di macellazione o di entrata nel Regno Unito al punto di uscita dal territorio del Regno Unito.
3. In deroga al paragrafo 2, per le carni bovine ed i prodotti a base di carne bovina acquistati presso l'organismo d'intervento del Regno Unito è rilasciato un certificato di esenzione a richiesta dell'acquirente, a condizione che i prodotti stessi vengano sottoposti a controllo ufficiale dal deposito frigorifero nel quale si trovano al momento dell'acquisto sino al punto di uscita dal territorio del Regno Unito.
4. L'importo di cui all', paragrafo 1, non è riscosso per le carni bovine e i prodotti a base di carne bovina per i quali un certificato di esenzione, rilasciato dall'autorità competente, viene esibito al momento del- l'espletamento delle formalità doganali di uscita dal Regno Unito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:1695:oj#art-8