Art. 11
In vigore dal 30 mag 1986
I premi recuperati dal Regno Unito nei casi di cui all', paragrafo 2, all', paragrafo 1, e all', sono ammessi in deduzione dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia per un importo equivalente a quello imputato per tali premi al finanziamento comunitario. Articolo 12
1. Il tasso di conversione da applicare all'importo del premio è il tasso di conversione agricolo valido il giorno della macellazione dell'animale che forma oggetto del premio o, in caso di applicazione dell', paragrafo 1, il giorno della sua prima immissione sul mercato ai fini della macellazione.
2. Il tasso di conversione da applicare all'importo di cui all' è il tasso di conversione agricolo valido il giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione dal Regno Unito.
Storico versioni
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