Art. 5

In vigore dal 30 mag 1986
1. Le carni bovine delle categorie di animali che possono formare oggetto del premio nel Regno Unito non possono essere acquistate dagli organismi d'intervento degli Stati membri. 2. Se le carni di cui al paragrafo 1 sono offerte all'intervento nel Regno Unito, un importo uguale al premio valido il giorno della macellazione viene detratto dal prezzo d'acquisto all'intervento. Qualora gli acquisti all'intervento abbiano come oggetto prodotti diversi dalle carcasse e dalle mezzene, l'importo da detrarre è uguale a quello fissato per le carcasse, cui è applicato il coefficiente preso in considerazione per il calcolo del prezzo d'acquisto delle presentazioni diverse dalle carcasse.
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