Art. 3

In vigore dal 30 mag 1986
1. Il Regno Unito può disporre che il premio di cui all' venga concesso all'atto della prima immissione sul mercato ai fini della macellazione. Le autorità competenti comunicano alla Commissione il ricorso a tale facoltà. 2. Gli animali per i quali è stato concesso il premio conformemente al paragrafo 1 devono essere macellati entro 21 giorni dalla data della loro prima immissione sul mercato. Le autorità competenti provvedono a che tali animali vengano marcati in modo indelebile, onde evitare che formino nuovamente oggetto del premio.
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