Art. 7

In vigore dal 30 mag 1986
1. L'importo di cui all' del regolamento (CEE) n. 1347/86, riscosso all'uscita dal territorio del Regno Unito dei prodotti elencati in allegato, è fissato ogni settimana dalla Commissione. Tale importo equivale a quello del premio fissato per la settimana nella quale ha luogo l'uscita dei prodotti in causa. 2. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali per i prodotti di cui al paragrafo 1, è costituita una cauzione. Tale cauzione è fissata dal Regno Unito ad un livello sufficiente per coprire l'importo dovuto in conformità del paragrafo 1; essa non deve essere inferiore all'importo prevedibile del premio per la settimana che precede quella in cui ha luogo l'uscita. L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 è il versamento dell'importo di cui al paragrafo 1. 3. L'importo di cui al paragrafo 1 è fissato per le carcasse di bovini adulti fresche, refrigerate o congelate. Per gli altri prodotti, gli importi sono determinati utilizzando i coefficienti di cui all'allegato.
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