Art. 9

In vigore dal 30 mag 1986
Le autorità competenti nel Regno Unito adottano le misure necessarie ai fini dell'osservanza del presente regolamento. Se del caso, esse garantiscono il recupero di un importo uguale al premio versato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:1695:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo