Art. 7
In vigore dal 26 mag 1986
1. Le domande di rimborso devono riguardare le spese sostenute dallo Stato membro o dalla regione interessata nel corso di un anno civile e devono essere presentate alla Commissione anteriormente al 1o maggio dell'anno successivo.
2. Il contributo del Fondo è deciso in conformità dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.
3. Il Fondo può concedere anticipi fino al 50 % per i lavori materiali secondo le modalità di finanziamento decise dallo Stato membro o dalla regione interessata e in funzione dello stato di avanzamento dei lavori materiali di cui all', paragrafo 3, lettere a) e b).
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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