Art. 8

In vigore dal 26 mag 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS (1) GU n. C 70 del 25. 3. 1986, pag. 3. (2) Parere reso il 16 maggio 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (4) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 17. (1) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. (1) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 39. ALLEGATO Campo d'applicazione geografica ITALIA Le regioni Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Molise, Basilicata. FRANCIA Le regioni Languedoc-Roussillon e Provence-Alpes-Côte d'Azur.
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