Art. 8
In vigore dal 26 mag 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. BRAKS
(1) GU n. C 70 del 25. 3. 1986, pag. 3.
(2) Parere reso il 16 maggio 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(4) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 17.
(1) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.
(1) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 39.
ALLEGATO
Campo d'applicazione geografica
ITALIA
Le regioni Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Molise, Basilicata.
FRANCIA
Le regioni Languedoc-Roussillon e Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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